Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel turno di ballottaggio.
      2. Il territorio nazionale è ripartito in seicentodiciotto collegi elettorali assegnati alle singole circoscrizioni di cui alla allegata tabella A».

      2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
      2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che può essere accompagnato, oltre che dall'eventuale contrassegno proprio del candidato, dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli

 

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spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni, devono essere uguali».

      4. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati».
      5. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - 1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo del collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circondariale, composto da tre magistrati per ciascun collegio compreso nella sua giurisdizione e da un presidente scelto dal Presidente della Corte d'appello anche tra i magistrati della Corte d'appello stessa o di altri tribunali della circoscrizione».

      6. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendono presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al presente comma devono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono candidarsi».

      7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

 

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      8. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - 1. La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. I candidati che sono presentati dai partiti o dai gruppi politici di cui all'articolo 14 devono, per poter utilizzare il relativo contrassegno, presentare una dichiarazione di collegamento che deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
      2. La dichiarazione di appoggio a un candidato da parte di un partito o di un gruppo politico di cui all'articolo 14 deve essere fatta entro ventiquattro ore dalla presentazione della candidatura con dichiarazione accompagnata dall'accettazione del candidato a cui favore è fatta, nelle stesse forme previste per la presentazione della candidatura stessa.
      3. Qualora le dichiarazioni di appoggio alla candidatura siano superiori al numero dei contrassegni di cui all'articolo 4, sono preferiti, dopo l'eventuale contrassegno proprio del candidato, i contrassegni secondo l'ordine di dichiarazione di appoggio. Nel manifesto elettorale di cui all'articolo 24 sono riportati tutti i contrassegni.
      4. Per ogni candidato nei collegi devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo.
      5. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di

 

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tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
      8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
      9. La scheda di ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati, scritti nell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti il contrassegno proprio del candidato e i contrassegni dei partiti o dei gruppi politici che ne hanno presentato o ne sostengono la candidatura».

      9. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

      11. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio e la consegna al

 

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presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
      2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa è subito impresso il timbro della sezione.
      3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
      4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
      5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
      6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

      12. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - 1. L'ufficio elettorale centrale, compiute le operazioni di sua competenza, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, proclama eletto in ciascun collegio, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.
      2. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di

 

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cui al comma 1, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
      3. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia da parte di uno dei candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.
      4. La rinuncia di cui al comma 3 può effettuarsi entro il quarto giorno successivo a quello della prima votazione, con dichiarazione effettuata nelle stesse forme previste per l'accettazione della candidatura.
      5. Al secondo turno elettorale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età».

      13. Gli articoli 83, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
      14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 86. - 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77 rimanga vacante per qualsiasi causa, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali da tenersi in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.
      2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati».