1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel turno di ballottaggio.
2. Il territorio nazionale è ripartito in seicentodiciotto collegi elettorali assegnati alle singole circoscrizioni di cui alla allegata tabella A».
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che può essere accompagnato, oltre che dall'eventuale contrassegno proprio del candidato, dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli
4. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati».
5. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo del collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circondariale, composto da tre magistrati per ciascun collegio compreso nella sua giurisdizione e da un presidente scelto dal Presidente della Corte d'appello anche tra i magistrati della Corte d'appello stessa o di altri tribunali della circoscrizione».
6. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendono presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al presente comma devono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono candidarsi».
7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
«Art. 17-bis. - 1. La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. I candidati che sono presentati dai partiti o dai gruppi politici di cui all'articolo 14 devono, per poter utilizzare il relativo contrassegno, presentare una dichiarazione di collegamento che deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. La dichiarazione di appoggio a un candidato da parte di un partito o di un gruppo politico di cui all'articolo 14 deve essere fatta entro ventiquattro ore dalla presentazione della candidatura con dichiarazione accompagnata dall'accettazione del candidato a cui favore è fatta, nelle stesse forme previste per la presentazione della candidatura stessa.
3. Qualora le dichiarazioni di appoggio alla candidatura siano superiori al numero dei contrassegni di cui all'articolo 4, sono preferiti, dopo l'eventuale contrassegno proprio del candidato, i contrassegni secondo l'ordine di dichiarazione di appoggio. Nel manifesto elettorale di cui all'articolo 24 sono riportati tutti i contrassegni.
4. Per ogni candidato nei collegi devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo.
5. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di
9. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
11. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio e la consegna al
12. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. L'ufficio elettorale centrale, compiute le operazioni di sua competenza, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, proclama eletto in ciascun collegio, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.
2. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di
13. Gli articoli 83, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77 rimanga vacante per qualsiasi causa, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali da tenersi in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.
2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati».